Art.5
Sono soci dell'Associazione i Soci fondatori e quelli, persone fisiche o giuridiche, ammessi come Soci dall'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda al Consiglio d'Amministrazione che proporrà all'Assemblea l'accoglimento o meno della stessa. In caso di diniego la deliberazione dell'Assemblea dovrà essere motivata. Il socio si impegna a mantenere l'iscrizione per almeno un anno, ha diritto di recesso, da esercitarsi con preavviso di almeno tre mesi. Tale adesione, valida per un anno, si intende convalidata automaticamente con il versamento della quota annuale. La qualità di socio viene a cessare, con deliberazione dell'Assemblea, per dimissioni, per perdita dei requisiti in base ai quali e avvenuta l'ammissione, per decesso o per estinzione, nonché per esclusione in caso di azioni contrarie, concorrenziali o lesive dell'immagine o delle finalità dell'associazione o per interessi contrastanti e comunque per indegnità. Gli associati che si siano avvalsi della facoltà di recesso, che siano stati esclusi ovvero siano decaduti, non possono pretendere la restituzione degli eventuali conferimenti e quote versate, ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
La qualità di Socio non è trasmissibile ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.