Statuto

Art.1
E' costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile un'Associazione senza scopo di lucro denominata “ Istituto Veneto peri Beni Culturali “.
Art.2
L'Associazione ha sede in Venezia, San Marco, 2940. Essa potrà dotarsi di altre sedi in ambito regionale, al fine di perseguire le finalità statutarie.
Art.3
La durata della Associazione è a tempo indeterminato.
Art.4
L'Associazione non persegue fini di lucro. L'associazione, che opera in ambito regionale, ha per scopo la formazione professionale, nonché la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse culturale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio).
L'Associazione persegue le finalità sopra citate svolgendo le seguenti attività:
- programmare ed attuare corsi di formazione e di specializzazione nel campo della conservazione del patrimonio architettonico e artistico, in particolare in convenzione con la Regione Veneto;
- promuovere lo sviluppo delle professioni connesse al recupero e alla loro specializzazione nelle arti applicate;
- l'attività di servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
- promuovere ed eseguire restauri dei beni di interesse artistico e storico e del patrimonio architettonico, nonché ogni attività direttamente connessa;
- promuovere o partecipare a iniziative di carattere culturale ed artistico in genere, per la diffusione della conoscenza delle abilità professionali richieste per la conservazione e le arti applicate, attraverso manifestazioni dimostrative, Workshops e video - conferenze;
- stipulare accordi di cooperazione ed intese con organismi nazionali ed internazionali.
- contribuire alla ricerca e alla trasmissione di tecniche e prodotti sia tradizionali che innovativi, appropriati perla conservazione e destinati a far progredire la qualità degli interventi;
- inserirsi operativamente nella conservazione e recupero di Venezia e del territorio veneto, mettendo a disposizione l'esperienza acquisita e le attrezzature a favore delle istituzioni che operano in detti ambiti.
Art.5
Sono soci dell'Associazione i Soci fondatori e quelli, persone fisiche o giuridiche, ammessi come Soci dall'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda al Consiglio d'Amministrazione che proporrà all'Assemblea l'accoglimento o meno della stessa. In caso di diniego la deliberazione dell'Assemblea dovrà essere motivata. Il socio si impegna a mantenere l'iscrizione per almeno un anno, ha diritto di recesso, da esercitarsi con preavviso di almeno tre mesi. Tale adesione, valida per un anno, si intende convalidata automaticamente con il versamento della quota annuale. La qualità di socio viene a cessare, con deliberazione dell'Assemblea, per dimissioni, per perdita dei requisiti in base ai quali e avvenuta l'ammissione, per decesso o per estinzione, nonché per esclusione in caso di azioni contrarie, concorrenziali o lesive dell'immagine o delle finalità dell'associazione o per interessi contrastanti e comunque per indegnità. Gli associati che si siano avvalsi della facoltà di recesso, che siano stati esclusi ovvero siano decaduti, non possono pretendere la restituzione degli eventuali conferimenti e quote versate, ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
La qualità di Socio non è trasmissibile ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art.6
Il patrimonio della associazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione iniziale di euro 50.000,00 (cinquantamila);
b) dalle quote annuali dei soci, stabilite dall'Assemblea;
c) da contributi, donazioni, lasciti testamentari, oblazioni da parte di privati, imprese, associazioni od enti pubblici o privati ed altri organismi e istituzioni impegnati in attività affini a quelle associative;
d) dagli eventuali proventi derivanti dalle attività della associazione. Le eventuali attività commerciali dovranno avere carattere strumentale rispetto alle attività istituzionali, che dovranno essere prevalenti. Per tali attività commerciali dovrà essere tenuta apposita contabilità separata, ai sensi della vigente normativa tributaria.
Art.7
Le rendite e le risorse della associazione, nonché gli utili o gli avanzi di gestione, dovranno essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.8
Organi della Associazione
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio d'Amministrazione;
c) il Presidente;
d) i Revisori dei conti.
Art.9
Assemblea dei soci
L'assemblea è costituita dai soci fondatori e da quelli successivamente ammessi (persone fisiche e giuridiche od organismi anche internazionali) ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno con preavviso di almeno dieci giorni, trasmesso anche a mezzo telefax o e-mail, contenente l'ordine del giorno della seduta.
L'assemblea ha i seguenti compiti:
a) elegge il Consiglio d'Amministrazione e il Presidente dell'Associazione;
b) stabilisce l'importo della quota associativa annua;
c) approva il bilancio preventivo e il rendiconto annuale;
d) approva i programmi di attività della Associazione;
e) delibera sull'ammissione di nuovi associati;
f) nomina i Revisori dei conti;
g) delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
h) delibera lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con i versamenti delle quote.
Le persone giuridiche e comunque gli organismi collettivi dovranno essere rappresentati da una persona fisica allo scopo delegata dai competenti organi.
Ogni socio ha diritto a un voto e può essere portatore di deleghe in numero non superiore a due.
L'assemblea è presieduta dal Presidente; di ogni riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea sono conservati presso la sede associativa a disposizione degli associati.
Le deliberazioni dell'assemblea sono ritenute valide qualora vengano prese a maggioranza, presenti in prima convocazione almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti, salvo le ipotesi di cui ai precedenti punti g) e h).
È in ogni caso garantita agli associati l'uniformità del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
Agli associati maggiori di età e in ogni caso garantito il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Art.10
Consiglio d'Amministrazione
L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea, che durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
Il Consiglio d'Amministrazione, nei limiti di quanto disposto dall'Assemblea, ha funzioni di indirizzo, promozione, gestione e controllo dell'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) elabora e propone all'Assemblea i programmi di attività dell'Associazione;
b) esamina e sottopone all'Assemblea le domande di adesione all'Associazione;
c) predispone il bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre al deliberato dell'Assemblea;
d) adotta, sempre nei limiti di quanto disposto dall'Assemblea, i provvedimenti organizzativi, amministrativi e negoziali necessari per la gestione dell'Associazione;
e) compie gli atti d'urgenza, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario con preavviso scritto di sette giorni con l'indicazione degli argomenti da discutere. Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri con preavviso scritto di sette giorni con l'indicazione degli argomenti da discutere e comunque almeno una volta l'anno per predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.11
Presidente
Il Presidente della associazione è eletto dall'Assemblea nella sua prima seduta; rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile.
Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e ne cura 1'esecuzione dei provvedimenti.
Art.12
Revisori dei conti
L'Assemblea nomina da uno a tre Revisori dei conti effettivi ed uno o due Revisori supplenti, scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. La durata dell'incarico è triennale ed il compenso è determinato sulla base di quanto previsto dalla tariffa professionale. l Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
I Revisori dei conti sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione quando sono in discussione i bilanci e questioni di competenza dei Revisori.
Art.13
L'esercizio coincide con l'anno solare. Il Presidente entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno deve riunire l'assemblea degli associati per sottoporre alla sua approvazione il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio d'Amministrazione. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede associativa a disposizione degli associati almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto stesso.
Art.14
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.15
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.